STATUTO ASSOCIAZIONE

 
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE

“GIUSEPPE MARTINI”

 

ART. 1 – Costituzione e sede

È costituita, ai sensi dell’art.36 e seguenti del codice civile, l’Associazione denominata ”Associazione Giuseppe Martini”. L’Associazione ha sede in Treviso, in Viale Europa 32, presso il Liceo Scientifico”Leonardo da Vinci”.

ART. 2 – Natura e scopi

L’Associazione ha natura scientifico-culturale.

E’ apolitica e apartitica e non ha scopi di lucro.

Essa si propone come scopo di:

  • progettare, organizzare e realizzare attività inerenti la ricerca psicologica, educativa e didattica che veda le istituzioni scolastiche, i docenti, gli allievi, i genitori e il territorio come protagonisti delle sperimentazioni poste in essere;
  • favorire l’implementazione nelle scuole di attività e percorsi di lavoro che si caratterizzino per il rigore metodologico e scientifico;
  • proporre, organizzare e coordinare iniziative di formazione;
  • fornire consulenza a quanti utilizzano materiali e percorsi di lavoro prodotti dal prof. Giuseppe Martini, in qualità di autore o coautore;
  • tutelare e valorizzare la produzione scientifica del prof. Giuseppe Martini garantendo i diritti dei legittimi eredi.

ART. 3 – Durata
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
ART. 4 – Soci: composizione e iscrizione
Sono Soci dell’Associazione:

  • i soci fondatori, ossia coloro che partecipano all’originaria costituzione dell’Associazione stessa;
  • i soci ordinari, ossia, le persone, gli Enti, le Agenzie, le Associazioni e le Istituzioni scolastiche che aderiscono all’Associazione versando la quota determinata dall’Assemblea e che intendono dare il loro apporto per il conseguimento degli scopi associativi.

L’ammissione del nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta formale al Presidente sottoscritta dall’interessato.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sull’ammissione dei soci con voto unanime.

ART. 5 – Soci: diritti e recessione

I soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall’Associazione.

I soci hanno l’obbligo di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dall’Assemblea, di rispettare le norme del presente statuto. La qualità di socio viene meno in seguito a:

  • rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente;
  • morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
  • mancato versamento della quota associativa per almeno due anni consecutivi;
  • indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo sentito il parere del Collegio dei Probiviri.

 

ART. 6Mezzi finanziari e patrimoniali

I mezzi finanziari e patrimoniali occorrenti per il conseguimento degli scopi e dell’oggetto dell’Associazione sono costituiti da:

  1. quote associative annuali versate dai soci;
  2. contributi, erogazioni e liberalità versati dai soci e dai terzi;
  3. ogni altro eventuale bene patrimoniale conseguito con i mezzi finanziari di cui alle precedenti lettere a e b;
  4. autofinanziamenti derivanti dalle attività svolte dall’Associazione verso terzi.

ART. 7 – Organi

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Collegio dei Probiviri.

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese vive sostenute dai componenti degli organi sociali, di cui alle lettere b, c, d del presente articolo, nell’espletamento dei lori incarichi.

ART. 8 – Assemblea: composizione, convocazione e compiti

L’Assemblea è composta dai soci fondatori e dai soci ordinari, in regola con le quote associative.

Spetta al Presidente convocare l’Assemblea dei Soci in via ordinaria almeno una volta all’anno, in prima e seconda convocazione, via e-mail, con un preavviso di almeno quindici giorni.

Spetta all’Assemblea:

  • deliberare sul bilancio preventivo e programma sociale, deliberare sul bilancio consuntivo, sulla determinazione delle quote associative, sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione;
  • eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e i componenti del Collegio dei Probiviri e provvedere alla surroga dei componenti dimissionari.

L’Assemblea viene convocata, inoltre, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o sia fatta richiesta da almeno la metà dei soci o da almeno tre quarti dei componenti del Consiglio Direttivo.
ART. 9 – Assemblea: delibere e validità delle delibere
L’Assemblea delibera validamente:

  • in prima convocazione a maggioranza assoluta dei soci intervenuti aventi diritto di voto, con la presenza di almeno la metà degli associati stessi;
  • in seconda convocazione con la maggioranza assoluta dei presenti.

È ammesso il voto per delega, conferita ad altro socio per iscritto; ogni socio non può ricevere più di una delega.

ART. 10 – Consiglio Direttivo: composizione e compiti

Il Consiglio Direttivo è composto da quattro membri eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea tra i propri componenti; risultano eletti i quattro soci che hanno riportato il maggior numero di voti.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell’attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto che per le materie riservate alla decisione dell’Assemblea.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza.

In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

ART. 11 – Consiglio Direttivo: nomina e potestà del Presidente, del VicePresidente, del Tesoriere e del Segretario.

Il Consiglio Direttivo elegge con la maggioranza dei voti dei suoi componenti il Presidente, il VicePresidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Il Presidente, e in sua assenza o impedimento il VicePresidente, convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, vigila sull’attuazione delle loro deliberazioni, compie gli atti d’urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio, intrattiene i rapporti con i terzi, presenta all’Assemblea la relazione annuale illustrativa dell’attività dell’Associazione nonché, con la collaborazione del Tesoriere, il bilancio annuale dell’Associazione.

            Al Tesoriere compete l’amministrazione economica ordinaria dell’Associazione ed in particolare la gestione dei fondi associativi, con facoltà di riscuotere somme e valori, di fare pagamenti, di rilasciare quietanze e di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive.

Il Tesoriere collabora, congiuntamente al Presidente, alla stesura dei bilanci predisposti annualmente dal Consiglio Direttivo, così come di quelli di scadenza del mandato.

            Al Segretario compete la tenuta aggiornata degli elenchi dei soci in tutte le loro diversificazioni e la cura dell’osservanza delle leggi sul trattamento dei dati e delle informazioni.

Di sua responsabilità è la tenuta dei verbali degli organi associativi.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzante delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il buon funzionamento dell’Associazione. Il Segretario cura altresì la tenuta del libro dei verbali.

ART. 12 – Rappresentanza legale dell’Associazione

La rappresentanza legale dell’Associazione in giudizio e di fronte ai terzi e il potere di firma spettano al Presidente e ad eventuali soci nell’ambito dei poteri espressamente loro attribuiti dal Consiglio Direttivo.

ART. 13Responsabilità del Presidente

Il Presidente é responsabile dell’osservanza di tutte le norme di legge che regolano l’attività: egli rappresenta l’Associazione di fronte a terzi.

Art. 14 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, che dura in carica tre anni, è composto da tre soci eletti singolarmente dall’Assemblea a scrutinio segreto; risultano eletti i tre nominativi che hanno riportato il maggior numero di voti.

Il Collegio dei Probiviri è competente a decidere in materia disciplinare, su iniziativa propria o del Consiglio Direttivo:

  • su controversie relative all’attuazione e allo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
  • su controversie tra soci e Associazione;
  • su ricorsi di soci contro delibere degli organi dell’Associazione.

In materia disciplinare il Collegio dei Probiviri, dopo aver preso in attento esame le vicende e comunque disposta l’audizione degli interessati, può comminare:

  • la sospensione dei diritti di socio fino a sei mesi, per fatti rilevanti nei comportamenti sociali o in rapporto agli scopi dell’Associazione;
  • la proposta di decadenza da socio per morosità non sanata nel pagamento della quota sociale annua per due anni consecutivi;
  • la proposta di esclusione dall’Associazione in rapporto agli scopi dell’Associazione;
  • la proposta di esclusione dall’Associazione per grave violazione degli scopi sociali o per fatti gravi che abbiano arrecato pregiudizio morale o materiale all’Associazione.

Salvo la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria nei casi espressivamente previsti dalla legge, le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive.

ART. 15 – Libri dell’Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all’Associazione.

ART. 16 – Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci, con una maggioranza dei due terzi dei Soci aventi diritto al voto, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. L’eventuale patrimonio esistente sarà devoluto ad un ente o istituzione designati dall’Assemblea dei soci.

ART. 17 – Norme conclusive

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.

 
ART. 18 – Controversie
Per ogni controversia non componibile attraverso gli organi statutari di cui sopra il foro competente è quello di Treviso.